"PTRC Veneto: il nuovo art. 38" - D. Rallo - L. Rampado

La Regione Veneto ha adottato con delibera di Giunta (DGR 472 del 10.4.2013) una Variante parziale al nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento che attribuisce allo stesso valenza paesaggistica ai sensi della legislazione nazionale. Lo strumento di programmazione riguarda il PTRC che era stato adottato dalla Giunta ancora nel 2009 (DGR 372 del 17.02.09) e non ancora approvato dal Consiglio Regionale.
La Variante con valenza paesaggistica introduce, tra le altre cose, una importante novità nelle Norme Tecniche che riguarda le "aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni SFMR (Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale)" (art.38).
L'art.38, già presente nella versione del PTRC 2009, è stato modificato integralmente dando allo stesso una valenza prescrittiva con conseguente ricaduta sugli strumenti di pianificazione di gran parte dei comuni veneti.
La norma nella prima versione di un solo comma si limitava ad affermare che dette aree "per un raggio di 2 km [… ] sono da ritenersi strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale." Le stesse quindi "sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali".
Con la nuova versione all'art. 38 sono stati aggiunti 3 commi che specificano il contenuto dei progetti strategici e dettano prescrizioni a cui si devono adeguare i comuni al cui interno ricadono dette aree.
Se nella prima versione la sottolineatura dell'individuazione di queste aree era data dal rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità con la nuova versione le aree sono viste in un'ottica più ampia di "riorganizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale e insediativo tendente ad un miglioramento generale del sistema stesso" (comma 2).
La nuova norma introduce delle diversificazioni a seconda del tipo di tessuto urbano in cui il casello o la stazione ricadono e a seconda del tipo di strumento urbanistico in essere.
Se l'area di incidenza, 2,0km. di raggio che equivale a 12.560.000 di mq. (1256 ettari) ricade "in contesti interessati da tessuti urbani consolidati" l'ente competente per territorio (Comune o Provincia) "in sede di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione (PAT, PI, PTCP) devono tener conto della rilevanza strategica delle aree" (comma 3).
Per "adeguamento" si deve intendere quello previsto dal successivo art. 72 bis che fa scattare le cd norme di salvaguardia per cui "i Comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica che risultino in contrasto con le prescrizioni contenute nel Piano".
Se la lettura viene fatta in modo letterale per le aree in questione sembra che gli strumenti attuativi ma anche i permessi di costruire ricadenti in tali ambiti debbano essere sospesi sino a che il piano comunale non si adegua al piano regionale.
Se l'area invece è al di fuori del tessuto consolidato ovvero nei "territori esterni relazionati alle aree stesse" lo sviluppo territoriale "è subordinato a un riordino degli insediamenti e attività presenti". 
Tale organizzazione può prevedere anche una "rilocalizzazione e concentrazione" degli insediamenti e delle attività "anche mediante il ricorso a strumenti di compensazione" (comma 2). Lo stesso è previsto in analogia per il "riordino delle zone agricole volto ad eliminare opere incongrue ed elementi di degrado".
La norma specifica che per questa tipologia di area la pianificazione deve avvenire "sulla base di appositi progetti strategici regionali".
In quest'ottica tutti i Comuni che si trovano a d avere un casello autostradale o una stazione ferroviaria si devono confrontare con la Regione per l'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi (comma 4). Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al nuovo PTRC le previsioni degli stessi "possono essere attuate solo previo accordo con la Regione." In sostanza i PUA devono essere vidimati dalla Regione.
La Nota interpretativa
A seguito di questa lettura ad interpretazione restrittiva sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in merito all’applicazione della norma anche in regime di salvaguardia per cui la Regione ha fatto proprie le note esplicative della VTR (n. 44 del 18.9.2013) approvandola con delibera di Giunta (DGR 1721 del 3.10.2013).
In premessa la delibera specifica che il PTRC “indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione.” Lo stesso "si pone dunque come quadro di riferimento generale e non intende rappresentare un ulteriore livello di normazione gerarchica e vincolante, quanto invece costituire uno strumento articolato per direttive, su cui impostare in modo coordinato la pianificazione territoriale dei prossimi anni, in raccordo con la pluralità delle azioni locali.” (considerazioni contenute nella DGR di adozione del 2009).
E ancora “Il PTRC ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, riempiendoli dei contenuti indicati dalla legge urbanistica. È dunque un piano di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, piuttosto che di prescrizioni; forte della sua capacità di sintesi, di orientamento della pianificazione provinciale e di quella comunale. E’ un piano-quadro, utile per la sua prospettiva generale, e perciò di grande scala.” (criteri inseriti nel prologo delle Norme Tecniche).
L'art. 38 non sembra però andare in tale binario.
La cogenza della norma è forte e obbliga i Comuni a confrontarsi con l'ente superiore vanificando il processo di sussidiarietà e di sub-delega della materia urbanistica a province e comuni come previsto dalla legge urbanistica regionale (n. 11/2004).
I comuni che in applicazione della LURV sono stati demandati ad adottare e ad approvare i piani regolatori operativi (cioè il Piano degli Interventi, cd piano del sindaco) devono ritornare in Regione non solo per la approvazione degli stessi ma anche dei Piani attuativi sino a che non si adegueranno al PTRC con il proprio strumento di livello superiore (PAT).
La delibera esplicativa precisa le dizioni contenute nei vari commi dell'art. 38.
Rispetto alle aree "non interessate da tessuti urbani consolidati" specifica che la normativa non riguarda gli "interventi edilizi diretti" né quelli possibili attraverso l'applicazione del cd Piano Casa, né per i procedimenti legati al SUAP che non sia in Variante di strumento urbanistico.
Sono invece "soggetti all'obbligo di progetto strategico le zone la cui attuazione è assoggettata alla preventiva approvazione di strumenti attuativi o di altri atti e procedure con effetti di piano urbanistico attuativo o di variante urbanistica".
Rientrano in quest'ultima fattispecie tutti gli atti soggetti ad accordo pubblico-privato che hanno per la maggior parte con "effetti di piano urbanistico attuativo".
In sostanza viene confermata che i PUA previsti dai "piani regolatori comunali (PAT, PI, PRG)" sono soggetti ad obbligo di piano strategico per quella parte rientrante nei 1256 ettari. Viene però specificato che dette aree "saranno individuate dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti".
Ma fino a che non vi sarà tale individuazione, tutti i PUA sembra risultino congelati, cioè la loro attuazione è subordinata ad una approvazione dell'ente superiore regionale. Tutto ciò complica ulteriormente la procedura che sempre recentemente hanno subito un'altra "restrizione" dovuta alla obbligatorietà della Valutazione Ambientale Strategica (DGR 1717/2013). La VAS deve essere approvata dall'ente competente in materia, ad oggi la Commissione regionale VAS appositamente individuata. Mentre nel cd Decreto Sviluppo del luglio 2011 (art. 5 c. 13 lett. b) l'approvazione dei piani attuativi era stata declassata alla Giunta e non più al Consiglio comunale laddove conformi allo strumento urbanistico generale vigente.
La Regione si riserva comunque di predisporre un elenco di "eslcusione" delle aree non ritenute strategiche. Agli stessi provvedimenti regionali sono inoltre demandati l'individuazione delle aree strategiche inserite nei "tessuti urbani consolidati".
Infine la delibera regionale esplicita la procedura da seguirsi ai sensi del comma 4, cioè "l'accordo" che deve intercorrere tra Comune, Regione e Provincia sino all'adeguamento al PTRC.
Si può avere la seguente casistica.
a) PAT da approvare a seguito della procedura di co-pianificazione con la Provincia.
Il PAT deve essere spedito in Regione che attraverso l'organo tecnico consultivo della Giunta Regionale deve esprimere parere favorevole.
b) PAT adottato ma non ancora approvato.
La Provincia in sede di Conferenza di Servizio o con altro atto formale, deve acquisire l'assenso della Regione.
c) PAT da approvare in assenza di co-pianificazione (art.14, LURV).
La Provincia deve provvedere ad inviare alla Regione gli elaborati che deve esprimersi.
d) PAT già approvato e vigente.
Il Comune "può" richiedere un parere di "verifica di compatibilità" alla Regione che si esprimerà in merito. L’opzione “può” potrebbe far intendere la non obbligatorietà di sottoporre all’ente regionale la verifica del proprio strumento ma cosa succederebbe se venisse attuato un PUA all’interno di un’area strategica senza che il comune avesse in precedenza chiesto la “verifica di compatibilità” e questo PUA si dimostrasse contrastante con le future scelte regionali? Chi risponderebbe dei danni (anche economici)? In effetti sembra più logico affermare che tale verifica è obbligatoria per tutti I PI.
Fermo restando che sino alla individuazione di quali aree saranno soggette ai progetti strategici regionali, ovvero quelle che ne saranno escluse, anche gli strumenti urbanistici attuativi devono essere convalidati sempre dall'organo regionale cioè sia che l'area debba attuarsi post-PI sia con il PRG vigente.
Quanti comuni e quali aree
In attesa dei provvedimenti regionali per individuare le aree soggette ad effettivi progetti strategici con la Delibera citata la Giunta Regionale ha approvato anche una cartografia (allegato A1) in cui vengono individuate le aree di attenzione. Nella tav. viene esplicitato attraverso una tabella di sintesi anche l'elenco dei Comuni interessati e la tipologia di asservimento. Se riferito cioè ad una Stazione ferroviaria o a un Casello autostradale.
Le aree attenzionate (cfr.Tab1) sono 465, di cui 240 riguardano le stazioni SFMR e 225 i caselli autostradali. Essendo i Comuni veneti in numero di 581 si può affermare che circa il 70% degli stessi è interessato da tali aree, in quanto in alcuni le aree sono più di una. Dalla distribuzione per provincia risulta che la maggior concentrazione di aree si trova nelle provincie di Vicenza e Padova (oltre 200 aree). Rispetto al numero dei comuni la provincia di Belluno è quella meno interessata (40%) mentre Venezia e Padova hanno un numero maggiore di aree rispetto al numero di comuni.
Osservando il dato della superficie interessata (Tab.2) si evince che la superficie interessata si aggira attorno ai 5000-5500 kmq. pari al 30% della superficie totale Veneto (il dato non tiene conto delle sovrapposizioni). E' facile immaginare però che se si potesse avere solamente il dato della superficie sottoposta alla zonizzazione di piano (esclusa la zona E) la percentuale sarebbe molto più elevata.
Si tratta di numeri elevatissimi. Il 70% dei comuni veneti deve "ritornare" per l'approvazione dello strumento urbanistico a confrontarsi con la Regione per lo meno sino alla approvazione dell'elenco dei comuni esclusi.