Movimentazione rifiuti: si torna al sistema cartaceo - R. Gadia / 2011

Abstract

A decorrere dal 13 agosto 2011, sono abrogati:
  • il D.M. 17 dicembre 2009 e successive modificazioni; 
  • il D.M. 18 febbraio 2011 n. 52.
Così, con poche e sintetiche parole, è stato ufficialmente abrogato il SISTRI (sistema di tracciamento digitale dei rifiuti) con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (GU n. 188 del 13 agosto 2011, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione).
Lo stesso testo cancella le disposizioni relative al SISTRI contenute nel D.Lgs. 205/2010 correttivo del D.Lgs. 152/2006 (cd. “Codice Ambientale”), ripristinando i registri di carico e scarico dei rifiuti, i formulari e anche il caro vecchio MUD.
Dopo i numerosi decreti di modifica del D.M. 17 dicembre 2009 che aveva istituito il SISTRI, non più quindi una nuova proroga, bensì l’abolizione dell’intero sistema, che, nelle previsioni del legislatore, per il primo scaglione di soggetti obbligati di cui al Decreto 26 maggio 2011 (tra cui impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e grandi produttori di rifiuti) avrebbe dovuto essere pienamente operativo dal 2 settembre 2011.
Fra nuove norme ferragostane, entrate in vigore differite e scomparse improvvise, l'orientamento viene meno. Un esempio? Martedì 16 agosto è entrato in vigore il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (relativo alle sanzioni amministrative dipendenti da reato ambientale), che nasce già deprivato della metà dei suoi contenuti. I suoi articoli 3 e 4 sono anche dedicati alla struttura del sistema sanzionatorio del SISTRI e alla quantificazione delle sanzioni. Queste disposizioni, dunque, non avranno valore perché con l'abrogazione del SISTRI viene meno l'oggetto al quale esse si riferiscono. Lo stesso dicasi per una parte dell'articolo 2 di tale D.lgs. 121/2011, che declina il sistema della responsabilità amministrativa da reato sia per il trasporto di rifiuti senza scheda SISTRI area movimentazione o con tale scheda fraudolentemente alterata, sia per il falso certificato di analisi che accompagna un trasporto assistito da SISTRI.
Resta il fatto che tra abrogazioni e modifiche, le imprese e gli enti obbligati ai registri di carico e scarico e ai formulari sono quelli indicati negli articoli 190 e 193, D.lgs. 152/2006 nella versione precedente alla modifica natalizia introdotta dal D.lgs. 205/2010. Lo stesso dicasi per le relative sanzioni, reperibili nell'articolo 258, D.lgs. 152/2006, anch'esso nella versione vigente prima della modifica del 2010.
Fortunatamente, il nuovo Decreto Legge conferma e fa salva l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti...
Roberta Gadia – Aplus S.r.l.