La Responsabilità professionale dell'urbanista e pianificatore territoriale
Abstract
La responsabilità professionale è una tematica di sicura attualità in quanto i professionisti in generale, e quindi certamente anche gli Urbanisti e Pianificatori, non godono più dell'assoluta e strutturale fiducia un tempo riservata alle professioni intellettuali, allorquando la Società civile riteneva comunque mai sufficientemente pagato, e doverosamente sempre degno di rispetto, il libero professionista, in quanto portatore di non comuni valori sapienziali ed intellettuali.
E' all'attualità completamente rovesciata la visione che voleva far si che i committenti si affidassero ai Professionisti di fiducia, spesso a prescindere dai costi ed in virtù di altre considerazioni soggettive, confidando in modo pedissequo nelle loro capacità di analisi dei problemi e relative risoluzioni.
L'Urbanista e Pianificatore non fa eccezione in questa situazione globale, nonostante la delicatezza e l'urgente attenzione delle materie trattate e di loro competenza, rispetto alla vulgata delle contestazioni anche banali, spesso strumentali e altrettanto sovente non supportate da presupposti scientifici, ma da semplici saperi istintivi ed illusori provenienti da altri ambienti che di altro dovrebbero occuparsi, ambienti che si esprimono, purtroppo, su materie da loro misconosciute.
Le tragedie ambientali, anche di questi giorni, ne sono palese dimostrazione:
Non si può attribuire colpa all'Urbanistica se l'urbanistica non viene applicata, e se chi sostiene di porla in essere non è nemmeno lontanamente Urbanista e Pianificatore.
L'Urbanista, pertanto, lavora meno del dovuto sulle materie classiche, ma non è parimenti meno responsabile del proprio lavoro sul presupposto per il quale a lui si faccia scarso ricorso.
I clienti, oggi, hanno sempre meno remore a mettere in discussione l'operato del professionista – chiedendosi anche al Pianificatore una sorta di risultato.
La prestazione dell'Urbanista e Pianificatore attiene però alla sfera della prestazione di intenti e non di risultati, essendo priva di quelle caratteristiche artigianali tali da poter essere ricondotta a “cosa”.
Se i risultati conseguiti dall'Urbanista e Pianificatore sono inferiori alle teoriche attese della committenza, come per qualsiasi professionista sarà possibile verificare se l' Urbanista e Pianificatore abbia commesso errori, ovvero abbia assunto, sbagliando, ingiustificati comportamenti omissivi o commissivi nell'espletamento del compito allo stesso affidato.
Va da sé che, esiste – se ve ne sono i presupposti - la possibilità di azione legale avverso il proprio Urbanista e Pianificatore al fine di vedersi indennizzati dai danni derivati dalla negligenza del medesimo.
Pertanto anche per l'Urbanista e Pianificatore incorre, potenzialmente, il rischio di vedersi ascritte le conseguenze di errori, secondo la definizione di responsabilità civile.
La responsabilità civile è quindi parte della categoria più ampia delle responsabilità giuridiche, poiché indica il complessivo istituto composto dalle norme cui compete lo scopo di individuare il soggetto al quale ascrivere il costo della lesione ad un interesse altrui, e dall'altro può essere considerata sinonimo di quella obbligazione riparatoria che sarà accollata al soggetto responsabile.
La responsabilità civile, anche per l'Urbanista e Pianificatore, quale istituto ha espressione su una molteplicità di norme.
In sintesi esse appaiono distribuite in due grandi gruppi di cui al Titolo IX del codice civile “Dei fatti illeciti”gli artt. 2043 ss. c.c. e “Delle obbligazioni” libro IV art. 1218 ss c.c.
In sostanza, se l'Urbanista e Pianificatore nella sua condotta professionale cagiona un danno, questi è obbligato – in presenza di fatto proprio, doloso o colposo che abbia determinato, appunto, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno comportato.
In sostanza:
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Il fatto illecito è qualunque comportamento doloso o colposo (tenuto cioè con intenzione di nuocere o con disattenzione, imprudenza, imperizia) che comporta ad altri un danno ingiusto, e obbliga cc 2043 il suo autore al risarcimento del danno causato;
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affinché l'Urbanista e Pianificatore risulti obbligato a risarcire il danno, occorre che tra il fatto compiuto e il danno arrecato sussista un nesso di causalità, cioè un rapporto causa-effetto tale che il danno possa dirsi provocato dal fatto in questione, e quindi vi sia specifica attinenza alla materia e prestazione affidata al Professionista;
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non è dovuto risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare ricorrendo alla cosiddetta ordinaria diligenza. E' noto che se il danneggiato c.c. 1227 ha colposamente concorso a causare il danno, il risarcimento è diminuito in misura dipendente dalla gravità della colpa e dall'entità delle conseguenze.
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Il danneggiante ex c.c. art. 2043 è tenuto al risarcimento soltanto se il danno arrecato è ingiusto, in quanto lede un interesse che l'ordinamento giuridico riconosce meritevole di tutela. Non rileva ai fini del risarcimento se il danno sia prevedibile.
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In generale l'azione per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito è soggetta, secondo quanto disposto dal c.c . all'art. 2947 , a prescrizione, normalmente quinquennale.
Per tradizione, l'attività dell' Urbanista e Pianificatore deve essere ricondotta come espressione di una cosiddetta "obbligazione di mezzi".
Pertanto l' Urbanista e Pianificatore deve svolgere diligentemente l'opera a lui commessa, ma all'evidenza non è tenuto a garantire un risultato al suo cliente.
Il mancato raggiungimento del risultato finale voluto non può essere in alcun modo fonte di responsabilità ossia di un diritto al risarcimento del danno.
La richiesta di un risarcimento all'Urbanista e Pianificatore prevede un previo accertamento al fine di verificare se il Professionista abbia davvero commesso un errore.
Ma l'Urbanistica non è un'attività semplice e nemmeno semplificabile, e prevede anche l'impiego – come tutte le espressioni intellettuali, di attività discrezionali insindacabili, specie se soggette alla verifica di altrui professioni che poco o niente hanno a che vedere con la pianificazione.
Non vi è quindi assolutezza nella valutazione dell'adempimento all'incarico professionale.
Diversamente, il rischio per l'Urbanista e Pianificatore è più concretizzabile per le c.d. attività che potremmo definire rituali (rispetto dei termini per il deposito di una relazione paesaggistica, ambientale, V.I.A., oppure V.A.S., Vinca, relativi contenuti, compimento di determinate attività ecc.).
Ne deriva che per ottenere il risarcimento del danno, non appare sufficiente che l'Urbanista e Pianificatore abbia errato.
Occorre, per la committenza, dimostrare che il risultato negativo perseguito sia dovuto a quell'errore e non ad altre cause estranee al medesimo.
Quindi, la committenza dovrebbe poter dimostrare che le problematiche lamentate sono esclusivamente cagionate da quel preciso comportamento omissivo o commissivo dell'Urbanista e Pianificatore, e da null'altro, fatto questo estremamente difficile per le tematiche aventi ad oggetto la nostra Professione.
Pertanto, si riassume che le principali caratteristiche della responsabilità contrattuale di cui al Codice civile art. 1176 derivano dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti.
L'urbanista e Pianificatore è potenzialmente è responsabile anche per colpa lieve;
si ha colpa quando l'evento, non voluto dal soggetto, è imputabile a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza a leggi e regolamenti;
se la prestazione dell'Urbanista e Pianificatore implica la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità sussiste solo in rapporto a dolo o colpa grave;
adempiendo alla sua prestazione, il professionista deve usare la diligenza ordinaria richiesta nella sua attività;
se il committente reputa di avere diritto ad ottenere il risarcimento del danno, incombe sullo stesso l'onere della prova di essere stato danneggiato dal comportamento dell'Urbanista e Pianificatore, al quale compete, per converso, l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi professionali specialistici.
Di regola tale prescrizione è decennale.
A parere di chi scrive, comunque, la casistica di responsabilità professionale nella quale l'Urbanista Pianificatore possa incorrere è piuttosto remota e modesta.
Poiché le competenze del pianificatore sono sancite dal DPR 328/01, per il medesimo e per l'Urbanista si ritiene che le responsabilità siano connesse alla mala gestio delle competenze. Le competenze consistono quantomeno, stante la naturale evoluzione e i diritti acquisiti nel contempo, nelle conseguenze alle seguenti attività, fermo restando che in generale si deve riflettere comunque sul fatto che alle competenze del Pianificatore e Urbanista dovranno prima o poi essere esplicitamente ricondotte tutte quelle materie tipicamente territorialistiche quali edilizia, topografia, estimo - materie inscindibilmente connesse alle scienze del territorio e alle necessità di governo, nelle quali l'errore è più facilmente accertabile:
errata pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città che abbia comportato di per sé stessa danni (per errori di valutazione dell'esistente, mancata applicazione e cognizione di normative, travisamento di fatti);
errato svolgimento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, con travisamento di dati, errori algebrici, e parimenti viziata gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
errata considerazione e valutazione definitiva dei risultati delle analisi, del monitoraggio e della valutazione territoriale ed ambientale, che abbia comportato danni altrimenti non sussitenti.
Dott.Urb. Massimo Gronich