Il nuovo Decreto Sviluppo: tra urbanistica creativa e necessità economica

fonte: D.L. n° 70 del 13/05/2011 (G.U. n° 110 del 13-5-2011)


Abstract

Il Decreto Sviluppo, avente una significativa rilevanza per quanto attinente aspetti ambientali e urbanistici - è ora in fase di esame parlamentare per la conversione in legge. Sono infatti in discussione la vendita delle spiagge, un nuovo Piano Casa, modifica della disciplina degli appalti.


Spiagge

Le concessioni attinenti le spiagge sono previste con durata ventennale, e le costruzioni sulle stesse saranno regolate secondo diritto di superficie; conseguentemente al termine del ventennio di asservimento l'Ente pubblico avrà due possibilità alternative di risolvere la situazione:
  • dovrà pretendere la restituzione dell'arenile previa demolizione di ogni infrastruttura;
  • oppure dovrà attivarsi per pagare al privato il controvalore dell'edificazione realizzata.
Il diritto superficiario sulle aree inedificate degli arenili (escluse spiagge e scogliere) si intende di 90 anni.
La conseguenza di impatto ambientale che deriva dall'accennata prospettazione appare evidente, considerato che purtroppo, si deve registrare l'ennesima occasione perduta: manca alla base dell'innovazione una doverosa riflessione del legislatore, finalizzata all' individuazione di un preventivo specifico giudizio di idoneità urbanistica da riservarsi esclusivamente ai Pianificatori-Urbanisti, uniche figure professionalmente formate e deputate ad una corretta valutazione in quanto estranee alla dinamica edilizia .
L'esercizio di tale valutazione, di palese sensibilità, avrebbe doverosamente dovuto estrinsecarsi mediante fasi formali, quali un'apposita relazione asseverata a responsabilità solidale del richiedente e dell'Urbanista-Pianificatore, e successive attestazioni periodiche, e ciò, al fine di dare garanzia della continua compatibilità estetica e territoriale in ordine alle spiagge coinvolte.
E' appena il caso di accennare che i litorali sono a questo punto destinati a mutazioni non facilmente reversibili, e che una svilente fabbricazione resterà in sito per minimo vent'anni, ovvero con prevedibile sospensione delle cure manutentive nell'ultimo periodo.
Un'ulteriore considerazione deve essere per quanto attiene alla semplificazione della procedura di costruzione di porti turistici, beni meritevoli di attenta tutela in quanto ricadenti sovente in aree naturalistiche delicate, di natura demaniale.


Beni culturali

L'innalzamento della soglia di presunzione di interesse culturale degli edifici pubblici (da 50 a 70 anni) è finalizzata all'alienazione del complesso immobiliare risalente anche alla prima metà del '900, attinente varie tipologie di architettura, considerate di pregio.
Il Codice Urbani (D.Lgs 42/2004) verrà quindi modificato.
Urbanistica 
La “cessione di cubatura”, altro argomento di interesse urbanistico, verrà per la prima volta tipizzato nell'ordinamento.
Testo unico dell'edilizia 
In ultima si registra l'introduzione del “silenzio-assenso” - in luogo del "silenzio-rifiuto" - per il rilascio del permesso di costruire (in assenza di vincoli), la SCIA si applicherà anche agli interventi sostitutivi della DIAE.