Regione Veneto - Sentenza Corte Costituzionale n° 49/2014: procedura VAS per i SUAP
La recente Sentenza della Corte Costituzionale n° 49/2014 nel pronunciarsi avvero il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei giudizi di legittimità costituzionale degli art. 4 e 16 della LR Veneto n° 55/2012 e art. 5 della LR n° 8/2013
ha dichiarato:
“[…] 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale n. 55 del 2012, proposta – in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri,
con il ricorso indicato in epigrafe.
L’inammissibilità del ricorso si fonda sulla [corretta] interpretazione data dalla Corte ai contenuti dell’art. 4 della LR n° 55/2012 oggetto del ricorso, come puntualmente evidenziato nel passaggio di pag. 10 della sentenza dove si legge:
“Considerato in diritto
[…] 3.– L’art. 4 della legge regionale n. 55 del 2012 – che, secondo la progettazione, legittimerebbe l’esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse
ad interventi di edilizia produttiva – viene censurato nella sua interezza per contrasto con la «vigente normativa nazionale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, attesa la “coerenza” del suo contenuto con quanto previsto dall’art. 40 della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 […]
3.1.– La questione, nei termini in cui è stata prospettata, è inammissibile.
La norma censurata […] prevede quanto segue: «Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale si applica, l’articolo 8 del D.P.R. 160/2010,
integrato dalle disposizioni del presente articolo.» […]
«La conferenza di servizi, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle
valutazioni.» (comma 4);
In altre parole non potendo a priori includere od escludere la variante urbanistica SUAP dalla procedura di VAS (anche solamente di verifica di assoggettabilità) la norma regionale rinvia alla fase di Conferenza dei Servizi
l’opportuna valutazione e l’eventuale richiesta, da parte dell’Autorità competente, di avviare la procedura di VAS.
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