Sentenze. Incostituzionale l'art. 12 della Legge Veneto n° 10/2011
La Corte Costituzionale con sentenza n° 66/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12 della legge della Regione Veneto 26 maggio 2011, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio).
La norma impugnata introdurrebbe l’art. 45-decies nella legge regionale n. 11 del 2004 – prevededeno, in sintesi, che nei Comuni della Regione Veneto che, alla data del 6 settembre 1985, risultano dotati di strumenti urbanistici generali contenenti denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle indicate nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), sono assimilate alle aree escluse dalla tutela ai sensi dell’art. 142, comma 2, del codice dei beni culturali quelle aree che, alla data suddetta, presentano determinate caratteristiche.
Più in particolare, il punto di frizione tra le normative viene individuato nel fatto che, mentre la lettera a) del comma 2 dell’art. 142 del codice dei beni culturali escluderebbe, con eccezione «di stretta interpretazione», dal regime dei vincoli, di cui al comma 1, quelle aree «delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B», la disposizione regionale impugnata escluderebbe, invece, (al comma 1, lettera a), previa verifica, anche quelle aree «comprese in zone urbanizzate con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B».