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Regione Lazio - Sentenza TAR 3757/2012: il DPR 328/01 è fonte interpretativa e complementare per la definizione delle competenze professionali

La recente sentenza del TAR Lazio – n° 3757/2012 - introduce una importante novità nel panorama delle professioni e delle attività ad essere riservate.


In base a tale sentenza il DPR 328/01 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti” è fonte normativa di riferimento per l’attribuzione delle competenze professionali: in ultima analisi le competenze che esso attribuisce a ciascuna figura professionale possono essere svolte anche da altre figure se e solo se esplicitamente elencate tra quelle esercitabili da queste ultime; in caso contrario la specifica competenza elencata è “riserva” della figura professionale alla quale il DPR la attribuisce.

Gli antefatti

Il Consiglio nazionale dei Geologi e gli Ordini dei Geologi hanno impugnato e presentato ricorso verso la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell'8 settembre 2010 recante i "Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce", di cui all’art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 3-11-2010.
In sintesi il ricorso promosso verteva sulla errata attribuzione da parte della Circolare del Ministero che stabilisce che il direttore dei laboratori di prova debba essere in possesso indifferentemente della laurea in geologia, architettura, ingegneria.

In merito alle competenze del direttore di laboratorio, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha presentato ricorso al TAR di Roma che, con la Sentenza n. 3757/2012, ha stabilito che la normativa professionale vigente indica che le attività relative a prove su terre e rocce, indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito, sono specifiche dell’attività di geologo. Pertanto questo tipo di prove non rientra nella disciplina che regola la professione degli architetti e sono comprese solo in parte nelle norme sulle attività degli ingegneri.

Precisa la Sentenza che “In assenza di diversi parametri normativi per disciplina dei laboratori, si deve comunque fare riferimento alle norme sulle professioni, anche se queste non pongono un vincolo assoluto al legislatore. Sia la legge n. 112 del 1963, disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo, sia più di recente il D.P.R. 5-6-2001 n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, indicano tali prove come specifiche dell’attività del geologo.

Invece tali attività, non figurano rispetto alla disciplina degli architetti ( art 16 d.p.r. 328 del 2001 ) solo in parte per gli ingeneri ( art 46 comma 1 lettera a) del d.p.r. 318 del 2001 che fa riferimento alle opere geotecniche solo per la ingegneria civile)

Ai sensi dell’art 1 comma 2 del d.p.r. n. 328 del 2001 “le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”, così come in base all’art 3 della legge n. 112 del 1963, “l'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti”, però in mancanza di qualsiasi altro riferimento normativo, si devono ritenere parametri dell’assetto normativo in vigore.

In mancanza di altri parametri, appare quindi, del tutto irragionevole che la circolare abbia totalmente equiparato i differenti percorsi professionali, anche considerando che il direttore tecnico del laboratorio non ha solo compiti gestionali, ma specifiche funzioni di certificazione delle prove effettuate e non sono previsti ulteriori requisiti per gli altri soggetti operanti nel laboratorio.

Conclusioni

In sintesi quindi:
  1. solo le normative possono attribuire competenze riservate (in tutto o in parte) ad una data professione;
  2. se una determinata attività professionale non risulta attribuita da nessuna norma a nessuna professione essa è da ritenersi libera ed esercitabile nel rispetto del Codice Civile;
  3. se una attività professionale risulta elencata da una qualsiasi norma, ivi compreso il DPR 328/01, ed attribuita ad una specifica figura professionale e non ad altre, essa si deve intendere “riserva” di quella professione
Nel caso dei Pianificatori Territoriali è evidente come, in mancanza di altre fonti normative che attribuiscano in modo chiaro ed inequivocabile la materia della pianificazione territoriale e dell’urbanistica, l’unica fonte normativa vigente al momento in Italia che attribuisce la materia della pianificazione territoriale e urbanistica ad un specifica figura professionale è il DPR 328/01 art. 16 c. 2 lett. a).
la redazione