Regione Veneto: nuove disposizioni per la VAS relativa ai PUA / 22.03.2012

Testo della Legge approvata dal Consiglio Regionale nella seduta  pubblica 108ª di Giovedì 22 marzo 2012  - Deliberazione legislativa n. 9 


[Nota: Di particolare di interesse il riferimento alla necessità della VAS (solo) per alcuni Piani Urbanistici Attuativi]
"Art. 40 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture” e disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS” della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 è inserito il seguente comma:
“1 bis. Nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:
a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione.”.
2. Per la definitiva elaborazione di una normativa regionale organica in materia, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di una specifica consulenza.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 2.000,00, per l’esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio”, del bilancio di previsione 2012".   

 Testo legge completa
cfr. Pubblicazioni e interventi AssUrb: PUA e Piano degli interventi vanno sottoposti a VAS?