Legge Urbanistica Regione Calabria n. 19/2002

Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria.

(BUR n. 7 del 16 aprile 2002,  supplemento straordinario n. 3) 

Art. 69  

Qualificazione e valorizzazione professionale

1. I soggetti titolari degli atti di governo del territorio, regolati dalla presente legge, perseguono gli obiettivi di cui alla presente legge, ai fini della redazione dei diversi strumenti di governo del territorio, mediante la valorizzazione di tutte le professionalità previste nel DPR 328/2001 e nel rispetto delle competenze nello stesso individuate. Sono da considerare esperti tutti i soggetti in possesso dei titoli di studio elencati negli articoli 17 e 47 del citato DPR 328 /2001.

2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono, obbligatoriamente, prevedere procedure concorsuali  o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul BUR Calabria garantendo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento degli incarichi professionali.

3. Ai fini delle analisi, delle relazioni e degli studi relativi ai beni archeologici, storici ed artistici ed ambientali, per le finalità della presente legge, sono considerati esperti i laureati in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e ogni altro professionista o esperto che possa dimostrare una specifica formazione ed esperienza nella materia.

3 bis. Gli esperti previsti nel comma 3 devono inoltre redigere apposita relazione nei seguenti casi:

 

  1. a) integrazione del PSC, di cui al comma 5 dell’articolo 20; 
  1. b) rilascio del permesso di costruire e D.I.A., di cui al comma 3 dell’articolo 21; 
  1. c) integrazione del PAU, di cui al comma 4 dell’articolo 24; 
  1. d) integrazione del progetto PRU, previsto dal comma 6 dell’articolo 34 della presente legge[3].

4. Il professionista o i professionisti comunque associati, affidatari degli incarichi di cui al comma 2 sono obbligati a coinvolgere organicamente nella redazione dei progetti un professionista abilitato da non più di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo professionale.



[1] Legge richiamata dagli articoli 63 e 92 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34. 
Vedi  L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 25.
[2] Articolo così modificato dall’art. 9 della L.R. 24 novembre 2006, n. 14.
[3]Comma aggiunto dall’art. 37, comma 1, della L.R. 10 agosto 2012, n. 35.