Guida al Piano Casa - Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia
CIRCOLARE n. 1 del 13 novembre 2014 - Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche". Note esplicative.
Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; ai Signori Presidenti delle Amministrazioni Provinciali del Veneto; e, p.c. all’ANCI Veneto; all’Unione Province del Veneto
- Loro sedi -
Premesse
Il Consiglio regionale del Veneto con la legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 avente ad oggetto “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” ha apportato alcune rilevanti modifiche alla legge regionale n. 14/2009, meglio conosciuta come “piano casa”. Sul punto va precisato che che la legge regionale n. 32/2013 non ha introdotto nell’ordinamento giuridico un “nuovo piano casa” bensì ha apportato alcuni correttivi a quello disciplinato dalla citata legge regionale n. 14/2009, facendo ovviamente salve le vigenti disposizioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Trattandosi di un testo complesso, con la presente circolare si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme l’applicazione delle norme di nuova introduzione.
Risulta parimenti opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della citata legge regionale n. 32/2013 la presente circolare sostituisce le precedenti che non trovano pertanto più applicazione.
Si rammenta che gli edifici oggetto di intervento di cui alla presente legge devono ovviamente essere stati realizzati in base a regolare titolo abilitativo, atteso che gli interventi edilizi consentiti dalla legge in esame non implicano alcuna forma di condono o sanatoria. Vanno considerati legittimi anche gli edifici costruiti anteriormente al 1967, pur in assenza di titolo abilitativo, laddove il medesimo non fosse espressamente richiesto dagli strumenti urbanistici locali.
Ai fini di una corretta lettura delle disposizioni in esame, preme evidenziare che gli incrementi volumetrici realizzabili ai sensi del “piano casa” non sono autonomamente cedibili come crediti edilizi, ma ciò non impedisce che possano essere ceduti i manufatti ai quali tali incrementi danno origine.
La cessione può tuttavia avere per oggetto soltanto il volume edificato nel rispetto della normativa vigente; nell’ambito della normativa vigente particolare attenzione va posta all’articolo 1477 Codice Civile in relazione all’agibilità dell’edifico attraverso la quale i Comuni devono verificare l’avvenuta osservanza della conformità dell’opera al progetto approvato, secondo anche quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché il rispetto della normativa del piano casa.
in sintesi
CAPITOLO I
CAPITOLO II
FAQ - I dubbi, le domande e le perplessità applicative più frequenti, le risposte più appropriate.
CAPITOLO III
TESTO DELLA L.R. 8 LUGLIO 2009 N. 14 COORDINATO CON LA L.R. 29 NOVEMBRE 2013 N. 32 meglio conosciuta come “Piano Casa Ter”.
TESTO DELLA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLA L.R. 32/2013, N. 1 DEL 13 NOVEMBRE 2014 (BUR N. 111 DEL 20/11/2014),
con alcune note riportanti le principali norme citate ed a cui la stessa legge regionale fa riferimento.